La Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell’an e del quantum dell’assegno divorzile

La Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell’an e del quantum dell’assegno divorzile
03 Luglio 2019: La Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell’an e del quantum dell’assegno divorzile 03 Luglio 2019

IL CASO. La Corte d’appello di Lecce aveva rigettato l’impugnazione proposta da Tizio avverso la sentenza di primo grado che aveva posto a suo carico ed a favore della moglie Caia un assegno divorzile nella misura di euro 400,00 mensili.
Questi aveva, quindi, proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, col quale ha denunciato la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, nonché il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. 
In particolare, il ricorrente si doleva del fatto che la Corte d’appello “non [avesse] tenuto conto della circostanza che [Caia], oltre che essere titolare del diritto di usufrutto su di un appartamento donato alla figlia, è proprietaria di un’altra unità immobiliare - ristrutturata ed ampliata fino a sette vani durante il matrimonio - e che la medesima ha diritto all’assegno sociale INPS”. 

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16796/2019, ha anzitutto richiamato il proprio, oramai univoco, orientamento in base al quale l’assegno divorzile ha “una funzione assistenziale, compensativa e perequativa, per cui debba essere determinato alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto, e … tali criteri [vanno] tenuti presenti sia nella attribuzione che nella quantificazione dell’assegno"
Inoltre, “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non [è] finalizzata … alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez. U., 11/07/2018, n. 18287)”. 
La Cassazione ha, quindi, rilevato che, nel caso di specie, la Corte d’appello aveva fatto corretta applicazione dei principi succitati: 
con motivazione sintetica, ma esauriente, … ha operato una comparazione dei redditi dei due coniugi, accertando che [Caia] percepisce una pensione mensile di Euro 364,89, ed è titolare del solo diritto di usufrutto su di un immobile in Montelasi, mentre [Tizio] percepisce redditi lordi annui per circa Euro 24.000,00”. 
La Corte territoriale ha, inoltre, tenuto conto - nella determinazione dell’assegno divorzile - della durata del matrimonio (più di quarant’anni) e dell’addebitabilità della crisi coniugale - affermata nella decisione di primo grado e non contestata dal [Tizio] - al comportamento tenuto dal marito in costanza di matrimonio”. 
Il Giudice di legittimità ha ritenuto che, “a fronte di tali accertamento in fatto, coerenti con i suesposti principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte, il motivo di ricorso introduca, per un verso, questioni che non risultano dedotte nel giudizio di merito (ristrutturazione ed ampliamento fino a sette vani dell’appartamento nel quale abita [Caia]), per altro verso, si traduca in una sostanziale richiesta di rivisitazione del giudizio di per tutte le ragioni esposte”. 
Ha, quindi, dichiarato il ricorso “inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata”. 

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